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Presentazione
Il Governo raggiunge un'altra tappa verso il federalismo: il Consiglio
dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2010, ha approvato (su
proposta dei Ministri Tremonti, Bossi, Calderoli, Fitto e Ronchi) il
primo decreto attuativo in materia in attuazione dell’articolo 19 della
legge n. 42 del 2009. Si tratta del primo decreto legislativo di
attuazione della legge sul federalismo fiscale.
Il testo approvato recepisce i pareri espressi dalla Commissione
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e dalle
Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il decreto del Governo, in
attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, individua e attribuisce,
a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
parte del demanio pubblico.
I criteri di individuazione dei beni da attribuire
Lo Stato individua i beni da attribuire, secondo criteri di
territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità
finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché
valorizzazione ambientale. Il decreto stabilisce inoltre che gli enti
locali in stato di dissesto finanziario, non possono alienare i beni ad
essi attribuiti, fino a quando perdura lo stato di dissesto.
Il coinvolgimento della collettività
L’ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene
nell’interesse della collettività rappresentata, promuovendo la massima
valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o
indiretto della collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente
dovrà garantire trasparenza informativa alla collettività circa il
processo di valorizzazione e potrà indire forme di consultazione
popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi
Statuti.
I beni oggetto di attribuzione
Le maggiori risorse derivanti a regioni ed enti locali dall'alienazione
dei beni saranno destinate, per il 75%, alla riduzione del debito
dell'ente, e per la parte residua alla riduzione del debito statale.
Oggetto dell’attribuzione a Regioni ed Enti locali sono i beni del
demanio marittimo, idrico, gli aeroporti di interesse regionale o
locale, le miniere e gli altri beni immobili dello Stato e i beni mobili
ad essi collegati;
Sono comunque esclusi dall’attribuzione:
• i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale, salvo per questi ultimi
che vi sia intesa tra le Regioni interessate;
• i beni della Difesa e i beni culturali, nei termini già previsti dalla
normativa vigente;
• la dotazione della Presidenza della Repubblica e i beni degli organi
costituzionali e di rilevanza costituzionale;
• gli immobili per uso istituzionale dello Stato, i porti e gli
aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale,
• le reti di interesse statale, le strade ferrate dello Stato, i parchi
nazionali e le riserve naturali statali;
Sono attribuiti alle Regioni i beni del demanio marittimo e del demanio
idrico, con la sola eccezione dei laghi chiusi che sono attribuiti alle
Province, così come le miniere.
Alle Province sarà inoltre garantita una quota dei canoni del demanio
idrico trasferito alle Regioni.
Utilizzo ottimale dei beni
Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione
dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie
attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le
amministrazioni periferiche dello Stato, anche all’uopo convocando
apposite conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta
regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono
trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della
migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e
possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun
ente.
fonte: decreto legislativo

